Decreto Lavoro

17 maggio 2023

Si riepilogano brevemente di seguito le misure introdotte dal D.L. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, in vigore dal 05 Maggio u.s.

Riduzione del cuneo fiscale

Il decreto legge innalza dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 01/07 al 31/12/2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). La misura dell’esonero sale al 7% nei casi in cui la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro.

Fringe benefit

Così come era stato previsto per l’anno 2022, viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 a 3.000,00 euro, per il solo anno 2023 ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si precisa che l’innalzamento del limite può essere fatto anche ad personam; La norma dispone inoltre che il lavoratore interessato dichiari al proprio datore di lavoro la spettanza del diritto comunicando il codice fiscale dei figli a carico.

Si ricorda infine che i beni e servizi rientranti nella disciplina dei fringe benefit sono i seguenti:

- buoni spesa e buoni benzina;

- ricariche telefoniche;

- buoni acquisto;

- regali e cestini natalizi;

- autovettura uso promiscuo;

- interessi su prestiti;

- polizza rischi extra professionali;

- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;

- pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Contratti a termine

Si interviene sulle causali introdotte dal decreto Dignità nel 2018: ferma restando quindi l’attuale previsione di assenza della causale per i primi 12 mesi del rapporto, con il decreto Lavoro viene introdotta la possibilità di utilizzo delle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi (comunque non eccedente i 24) come di seguito specificato:

- quando sia presente una disciplina della contrattazione collettiva;

- in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti, ma solo fino al 30/04/2024.

- resta confermata la causale sostitutiva.

Assegno di inclusione

In sostituzione del reddito di cittadinanza, con decorrenza 01/01/2024, è istituito l'assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Assunzione beneficiari di Assegno per l’inclusione

Viene previsto, per i datori di lavoro privati che assumeranno beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, il diritto per un periodo massimo di 12 mesi all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annuali.

I datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all’esonero dal versamento del 50% per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 annuali. 

L’esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo maggiorato delle sanzioni civili.

Le condizioni da rispettare per la fruizione del beneficio sono il rispetto della normativa in materia di DURC e degli obblighi del collocamento obbligatorio l. 68/1999.

Assunzione di giovani nel secondo semestre 2023

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo compreso fra il 01/06/2023 e il 31/12/2023, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) siano registrati al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

È stata ridotta la sanzione amministrativa in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: se l'importo omesso non è superiore a 10.000,00 euro annui, ora la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è pari a un importo da 1 volta e mezza a 4 volte l'importo omesso (la sanzione previgente era da 10.000,00 a 50.000,00 euro).

Semplificazione degli obblighi di informazione (Decreto trasparenza - D.Lgs. n. 104/2022)

Vengono semplificati gli obblighi informativi introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza, che aveva a sua volta modificato il D.Lgs. 152/1997. In particolare, si prevede che le informazioni di seguito elencate possano essere comunicate al lavoratore semplicemente con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo che ne disciplina le materie:

- durata del periodo di prova;

- obblighi formativi;

- durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti;

- termini del preavviso;

- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;

- l’eventuale organizzazione in caso di orario non prevedibile;

- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi.

Pertanto, si prevede a tal fine l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

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