Decreto Milleproroghe e Collegato Lavoro

07 gennaio 2025

Il 28/12/2024 è entrato in vigore il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In materia di lavoro, l’unica modifica introdotta riguarda la disciplina dei contratti a termine, per la quale viene prevista la proroga fino al 31/12/2025 del termine entro cui i datori di lavoro del settore privato potranno stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e fino ad un massimo di 24, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

 

Molto più rilevante è invece la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato Lavoro alla legge di Bilancio, che entrerà in vigore il prossimo 12/01/2025 ed introdurrà importanti norme di semplificazione e regolazione in materia di contratti di lavoro, obblighi contributivi e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito un breve riepilogo.

 

Dimissioni per fatti concludenti: viene previsto che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in assenza, per oltre 15 giorni di calendario, comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore stesso, anche senza attivazione della procedura telematica di dimissioni. Nel caso di superamento dei predetti limiti temporali, il datore di lavoro dovrà trasmettere adeguata comunicazione all’ITL, che avrà la facoltà di effettuare accertamenti. Le dimissioni non si attueranno solo se il lavoratore dimostrerà l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Una volta consolidate, le dimissioni per fatti concludenti determinano l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI previsto in caso di licenziamento e la facoltà per lo stesso di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso, oltre all’impossibilità per il lavoratore di fruire del trattamento di NASpI.

 

Contratto a tempo determinato: la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato viene stabilita in 1 giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a 2 giorni e una durata massima pari a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Viene espressamente esclusa la possibilità di reiterare la prova in caso di proroga o rinnovo dei contratti.

 

Somministrazione di lavoro: vengono esclusi dal limite quantitativo del 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro ed i somministrati assunti per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni o over 50. Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per i lavoratori a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di Naspi o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.

 

Nuovi criteri per la stagionalità: viene fornita una nuova interpretazione del concetto di "stagionalità", più flessibile, che supera il limite del riferimento alle attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti. Saranno infatti considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o per soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.

 

Rateazione debiti contributivi: è innalzata da 24 a 60 mesi la durata massima prevista per le rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL. La concessione della dilazione continuerà ad essere subordinata al regolare versamento delle rate accordate e della contribuzione mensile a carico del datore di lavoro. Si resta tuttavia ancora in attesa di un prossimo decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia che definirà i requisiti per l’accesso a tale rateizzazione.

 

Sicurezza sul lavoro: per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.

 

Visite mediche preassuntive: in ambito di sorveglianza sanitaria, viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica, anche in fase preassuntiva.

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